LE NUOVE NORME VARATE IL 6/8, SU SICUREZZA STRADALE, TRASPARENZA E LEGALITA’ DEL MERCATO, SONO ANCHE FRUTTO DELLA PRESSIONE DI TRANSFIGOROUTE ITALIA ASSOTIR SULLA TARIFFA MINIMA DI SICUREZZA

Autore: attesilao
Data di pubblicazione: 9 September 2008
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ESSE POSSONO COSTITUIRE UN BUON PUNTO DI PARTENZA.

MA I TRASPORTATORI NON ACCETTERANNO IN SILENZIO CHE ESSE RESTINO INATTUABILI.

O CHE, APPROFITTANDO DELLE AMBIGUITA’ E DEI VERI E PROPRI “BUCHI” DEL PROVVEDIMENTO, SI GENERINO NUOVI MECCANISMI ELUSIVI DELLA SICUREZZA E DELLA TRASPARENZA DA PARTE DELLA COMMITTENZA, DETERMINANDO NUOVE DIVISIONI NELLA CATEGORIA.

Transfrigoroute Italia Assotir, nel silenzio delle Istituzioni, oltre che delle altre Associazioni - che a distanza di oltre un mese dalla sua approvazione, continuano a non dire nulla sul testo dell’art. 83 bis licenziato dal Parlamento il 6 agosto scorso – ha esaminato, in un affollato Seminario svoltosi a Roma lo scorso 6 settembre, le nuove norme in tema di SICUREZZA STRADALE E PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITA’ DEL MERCATO che sono contenute nella legge n. 133 del 06/08/2008, che ha convertito, con profonde modificazioni, il D.L. 112 del 25/06/2008.

Le relazioni dei consulenti ed il dibattito che si è svolto – cui hanno preso parte trasportatori e titolari di aziende di ogni parte d’Italia – hanno sostanzialmente confermato il giudizio espresso a caldo dai dirigenti di Transfrigoroute Italia Assotir: l’art. 83 bis, pur con tutte le sue ambiguità, i suoi evidenti strafalcioni e i veri e propri “buchi” normativi che esso contiene, rappresenta comunque un passo in avanti politico rispetto alla situazione di “deregulation” selvaggia in cui l’approvazione della legge 32 del 2005 aveva cacciato il settore.la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato.

Il riconoscimento che un in un settore ad altissimo tasso di regolazione come quello dell’autotrasporto e così dipendente da vincoli esterni – da quelli infrastrutturali a quelli legati all’organizzazione della domanda - non sia possibile che un medesimo trasporto, qualora voglia essere realizzato in condizioni di sicurezza stradale e di regolarità amministrativa, possa essere svolto a costi minimi diversi, a seconda dell’operatore che lo effettua, rappresenta il rilevante e positivo frutto della battaglia, condotta in questi mesi quasi soltanto da Transfrigoroute Italia Assotir, per far emergere la necessità di una TARIFFA MINIMA DI SICUREZZA.

Resta tuttavia una situazione inaccettabile per i trasportatori, ma anche per l’intera collettività, determinata dalla disparità sostanziale di trattamento nei due mercati del trasporto – quello dei contratti scritti e quello dei contratti verbali – che il provvedimento così come è stato concepito e licenziato determina.

Tale diversità appare infatti tale da minare alla radice quanto si voleva raggiungere e quanto prevede il titolo stesso dell’art. 83 bis.: la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato

Allo scopo di fornire chiarezza interpretativa alla norma – approfittando del fatto che il Parlamento ha opportunamente prorogato la delega al Governo è quindi necessario ed urgentissimo avviare l’immediata riscrittura dell’art. 6 del D. Lgs. 286 e dei decreti Dirigenziali connessi, almeno nella parte che fissa le caratteristiche del contratto scritto, per determinare contenuti del contratto ben più impegnativi per il committente – ad iniziare dai termini di presa e consegna e delle relative penalità – al fine di impedire che un semplice fax possa divenire lo strumento per eludere i costi minimi che la legge individua come necessari all’esecuzione del trasporto.

E’ NECESSARIO CHE LA LEGGE SIA POSTA DA SUBITO IN CONDIZIONI DI PIENA OPERATIVITA’ E CHE VENGANO APPROVATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A PRECISARNE IL CONTENUTO, SENZA DI CHE TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR SI IMPEGNA A CHIAMARE I TRASPORTATORI ALLA MOBILITAZIONE GENERALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2008.

A tale scopo è indispensabile che vengano assunte le decisioni necessarie, di fronte al buco rappresentato dalla mancata individuazione dell’autorità che debba, in via transitoria, determinare il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza, come pure la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

Secondo TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR, nelle more dell’avvio dell’attività dell’Osservatorio presso la Consulta, occorre utilizzare appieno le competenze e il patrimonio di dati accumulato presso il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, incaricando quest’ultimo, nello spirito del D. Lgs. 284/05, di pubblicare immediatamente i dati necessari ai trasportatori per una corretta fatturazione e, quindi, per il concreto avvio della operatività della legge.

Infine, le sanzioni previste dalla legge, giudicate in modo assai positivo, devono essere immediatamente rese applicabili, anche attraverso ispezioni e controlli presso le aziende e non solo su strada.

Anche in questo caso gli Albi Provinciali e il Comitato centrale possono svolgere, già sin da ora, un ruolo decisivo, purché si varino immediatamente i provvedimenti normativi necessari a rendere applicabili le sanzioni, definendo le procedure per l’accertamento delle violazioni, quelle per l’irrogazione delle sanzioni e per l’eventuale ricorso da parte dei soggetti sanzionati.

Da ultimo, nel corso del Seminario si sono sottolineate altre due questioni, giudicate anch’esse decisive perché le nuove regole introdotte dall’art. 83 bis possano operare in un contesto coerente e fornire efficacemente il loro contributo a far uscire dalla crisi in cui la liberalizzazione selvaggia e la mano libera fornita alla committenza ed all’intermediazione hanno condotto il settore in questi anni:

Occorre ridefinire, nell’ambito della riscrittura del D. Lgs. 286/05, i contenuti degli Accordi di settore, allo scopo di fornire elasticità al sistema e per incoraggiare una reale contrattazione tra le parti sociali.
Sarà importante, a tal fine, utilizzare la positiva esperienza accumulata in questi due anni con l’accordo volontario per il trasporto delle bietole, individuando punti di convergenza che soddisfino le esigenze di produttori, committenti e consumatori, ma che costituiscano anche certezze economiche per i trasportatori impegnati nei servizi di trasporto.
Da ultimo, occorre precisare, visto l’universale riconoscimento della necessità di una maggiore sicurezza stradale che i recenti luttuosi accadimenti hanno maggiormente evidenziato, i vantaggi, anche economici, che l’azienda di trasporto – e non solo il committente – potrà ottenere dalla certificazione di qualità e, in particolare, dall’applicazione volontaria del Codice di pratica reso operativo con il D. D. 27/03/08, in modo da incoraggiare un trasporto stradale sempre più sicuro; una migliore qualità ed una maggiore consapevolezza delle imprese che lo effettuano; un mercato sempre più trasparente e legale.

Questo intervento è stato inserito da attesilao.


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